In particolare nell'ultimo biennio sono state emanate le seguenti leggi che interessano il diportista e più generalmente l'utenza della nautica:
Analizziamo in breve la legislazione sulla nuova disciplina delle patenti
nautiche.
A. Nuova disciplina delle patenti
Con DPR 431,1997 è stato approvato il nuovo regolamento sulla disciplina
delle patenti nautiche. La nuova normativa, come da delega legislativa, è
improntata alla semplificazione delle procedure, alla trasparenza
amministrativa, al ricorso diffuso all'autocertificazione, così come previsto
dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. legge Bassanini), all'immediato rilascio
della patente nautica ai candidati che hanno superato le prove di esame,
all'aggiornamento della residenza ed al rinnovo della patente mediante l'invio
al domicilio di un apposito talloncino adesivo di convalida.
Per la semplificazione della procedura amministrativa è stato predisposto un
unico modello di domanda utilizzabile, per l'autocertificazione dei dati
personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle
abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro che sono in
possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato delle
patenti nonchè per le comunicazioni relative al cambio di residenza.
La patente è unica e abilita al comando di imbarcazioni da diporto a motore,
a vela con motore ausiliario e motovelieri alle seguenti specie di navigazione:
a) entro 12 miglia dalla costa;
b) senza alcun limite.
A richiesta dell'interessato, la patente può essere limitata al solo motore. In
tal caso il candidato non sostiene la prova pratica per la vela. La procedura
per ottenere la patente è la seguente:
a) la domanda va presentata in duplice copia all'Autorità marittima o anche agli Uffici Provinciali della MCTC, per la patente entro 12 miglia dalla costa:
b) la seconda copia della domanda vistata dall'Ufficio che la riceve,
costituisce autorizzazione provvisoria ad esercitarsi a bordo delle unità da
diporto per la quale si richiede la patente. L'autorizzazione è valida tre mesi
e può essere prorogata per un periodo di pari durata.
c) Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, il candidato deve dare la
propria disponibilità a sostenere l'esame (prenotazione) presso l'ufficio dove
ha presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le
attestazioni di pagamento delle tasse e dei tributi previsti.
d) Nei successivi 45 giorni dalla prenotazione(è bene farla per iscritto, anche a mezzo fax) i candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame e, se dichiarati idonei, ottenere la patente al termine delle prove stesse. I candidati che non hanno superato l'esame, teorico o quello pratico, possono ripetere la prova, una sola volta, senza dover pagare ulteriori tasse o tributi.
Per dare la certezza di avere la patente entro il termine stabilito è
previsto che presso le Autorità marittime possono operare contemporaneamente più
commissioni di esame, formate da personale altamente qualificato.
e) Le commissioni di esame possono operare anche fuori sede. In tal caso le
scuole nautiche che hanno più di dieci candidati, a proprie spese, devono
richedere alla competente Autorità marittima o della MCTC, che gli esami
vengano fatti presso le loro sedi.
f) L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia, mentre gli
esaminatori sono due per le patenti senza alcun limite. La commissione è
integrata dall'esperto velista, nel corso della prova pratica. Nel corso di
patente limitata la prova pratica viene effettuata con un'unità a motore.
g) La prova pratica per il conseguimento della patente entro 12 miglia è svolta con un'unità da diporto (può essere anche un natante) a vela con motore ausiliario, riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Nel caso di patente limitata al solo motore, la prova è svolta con un'unità a motore.
h) Per la navigazione senza alcun limite vale quanto detto in precedenza con
la variante che la prova deve essere effettuata con un'unità iscritta nei
registri abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.
i) La prova pratica per la patente per nave da diporto, in caso di
indisponibilità di una nave, può essere svolta con una imbarcazione di
lunghezza non inferiore a venti metri.
l) Le vecchie patenti nautiche, per il comando di unità da diporto per la
navigazione entro sei miglia dalla costa, abilitano alla navigazione entro
dodici miglia.
m) Le vecchie patenti per il comando di unità da diporto a vela con m.a., abilitano al comando di unità da diporto a motore, a vela con m.a. e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro 12 miglia o senza alcun limite dalla costa.
n) Le vecchie patenti che abilitano al comando di unità da diporto a motore,
sono valide solo per la condotta di tali tipologie unità, per i nuovi limiti di
navigazione. È prossima la fornitura dei nuovi modelli di patenti alle Autorità
marittime periferiche.
o) Alla sostituzione delle vecchie patenti provvede l'ufficio marittimo o
della MCTC in occasione della convalida della patente stessa.
p) Per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l'invio
al proprio domicilio di un talloncino autoadesivo, a similitudine di quanto
avviene per le patenti di guida automobilistiche. Per dare attuazione alla nuova
procedura, è in corso la fornitura degli appositi modelli alle Autorità
marittime interessate da parte del P.G.S.. Nel frattempo però le patenti
nautiche continuano ad essere rinnovate con l'osservanza della precedente
normativa.
p) Le patenti nautiche (a vela ed a motore) rilasciate con documenti
separati, all'atto della convalida devono essere unificate.
q) Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il
conseguimento delle patenti sono state istituite le "scuole nautiche",
che per operare devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla
regione, che ne ha anche il controllo amministrativo.
r) Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di
Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317,1995,
possono richiedere l'autorizzazione alla competente regione purchè abbiano
idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche, strumenti nautici,
insegnanti qualificati e abbiano la disponibilità di unità da diporto
corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati. Nel frattempo in attesa
della normativa regionale le scuole nautiche continuano ad operare presso gli
Uffici marittimi, con le norme vigenti:
B. Normativa unità con marcatura CE
Le unità da diporto per poter essere commercializzate nell'ambito del territorio comunitario dopo il 16 giugno 1998 dovranno riportare la "marcatura CE di conformità".
Trattasi di unità comprese tra mt. 2,50 e 24 mt.di lunghezza f.t. che sono
contraddistinte da targhetta fissata sullo scafo (come avviene ora per le auto)
che riporta tutti i dati tecnici di costruzione, di progettazione e di
abilitazione alla navigazione dell'unità.
In relazione alla categoria di progettazione, le unità sono abilitate alla
navigazione:
A) senza alcun limite;
B) fino a 25 miglia dalla costa;
C) in acque interne e in quelle marittime fino a tre miglia dalla costa;
D) nei fiumi, canali e piccoli laghi;
All'accertamento dei requisiti di idoneità delle unità con marcatura CE ed
al rilascio della relativa certificazione provvedono i c.d. "organismi
notificati", (che in breve sono gli ex enti tecnici) autorizzati dallo
Stato di bandiera al rilascio delle certificazioni.
Al diportista che acquista una imbarcazione e che presenti il titolo di
proprietà e la certificazione tecnica di idoneità viene rilasciata subito la
licenza di navigazione.
La normativa in esame per trovare piena applicazione necessita di una
revisione dell'attuale regolamento di sicurezza, per adeguarlo ai nuovi limiti
di navigazione. La materia è allo studio presso il Comando Generale delle
Capitanerie di Porto e comunque non si prevede che possa entrare in vigore nel
corso del corrente anno.
La stessa norma prevede che le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di
salvataggio da tenere a bordo sono commisurati alla distanza dalla costa in cui
si effettua la navigazione e non più all'abilitazione dell'unità.
Ma l'attuale regolamento di sicurezza conosce solo distanze entro 300 metri
dalla costa, un miglio, 3miglia, 6 miglia e senza alcun limite. Da qui la
necessità di una revisione del regolamento in vigore.
Nel periodo transitorio, con apposita circolare (n. 262938 del 30.4.1997
pubblicata nella G.U. 134/97), sono state dettate disposizioni per allineare il
regolamento di sicurezza in vigore alla normativa introdotta con il Decreto
legislativo 436, con particolare riferimento ai mezzi di salvataggio e alle
dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, durante la navigazione, in relazione
alla distanza dalla costa.
La novella ha portato un notevole beneficio ai diportisti nella corrente
stagione estiva, specie per coloro che hanno usato la propria barca per fare un
bagno sottocosta. L'attuale normativa, infatti, per navigare entro 300 metri
dalla costa non richiede alcuna dotazione di sicurezza obbligatoria mentre per
navigare fino ad un miglio dalla costa richiede solo le cinture di salvataggio
per le persone a bordo.
Altre novità previste dalla normativa comunitaria riguardano:
a) l'estensione della navigazione a 12 miglia dalla costa per alcuni natanti
in possesso di particolari requisiti (certificazione di omologazione o di
idoneità). L'unità, quando naviga ad una distanza superiore alle sei miglia,
deve avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza per
navigazione oltre le sei miglia dalla costa ed il conduttore deve essere in
possesso della patente nautica per il medesimo limite.
b) l'utilizzazione dell'apparato VHF installato a bordo, sia per
corrispondenza pubblica che per il solo soccorso.
La normativa prevede che le imbarcazioni da diporto in navigazione oltre le
sei miglia dalla costa devono essere dotate almeno di un apparato VHF.
Tali apparati, quando utilizzati per il traffico di corrispondenza pubblica,
devono essere dati in gestione ad una delle società concessionarie (Telecom o
Telemar), mentre se impiegati solo per emergenza o soccorso, non hanno alcun
obbligo di essere affidati in gestione alle concessionarie.
Gli impianti fissi installati a bordo e utilizzati solo per il soccorso, sono
soggetti solo al collaudo iniziale e non alle ispezioni periodiche mentre se
l'apparato radio è di tipo portatile (c.d. palmari) ed è di tipo omologato non
è soggetto nè al collaudo iniziale nè alle ispezioni periodiche.
Coloro che hanno disdetto il contratto con la società concessionaria possono
continuare a mantenere la licenza RTF a suo tempo rilasciata
dall'Amministrazione PT, presentando apposita autocertificazione al Circostel,
avente giurisdizione sull'ufficio di iscrizione, contenente l'assunzione di
responsabilità da parte del proprietario circa il regolare funzionamento
dell'apparato nonchè l'impegno a limitare l'uso della radio ai soli fini della
sicurezza della navigazione. L'uso dell'apparato solo per soccorso non comporta
alcun pagamento allo Stato. Il Ministero delle Comunicazioni ha chiarito che la
somma di L.10000 deve essere pagata solo all'atto del rilascio o del rinnovo
della licenza RTF e non annualmente.
Le norme dianzi accennate valgono anche per i natanti.
C. Locazione e noleggio unità da diporto
Passando all'esame della nuova disciplina della locazione e noleggio si
osserva che l'art.10 della legge 647,1996, permette ora a tutte le unità da
diporto (natanti, imbarcazioni e navi) di essere utilizzate a fini commerciali
mediante contratti di locazione o di noleggio. Tali unità, quando impiegate
nell'attività di noleggio possono trasportare fino a 12 passeggeri, escluso
l'equipaggio.
Nel caso di noleggio, la limitazione al trasporto di passeggeri costituisce
un'anticipata attuazione di quanto previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea,
che pone quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della normativa
SOLAS (che, com'è noto, si applica solo alle navi mercantili), proprio il
numero max di 12 passeggeri, qualunque sia il tipo di unità ed il suo impiego.
La Solas (Safety of life at sea) infatti non trova applicazione alle unità da
diporto le quali, ai fini della sicurezza, hanno un proprio regolamento.
La limitazione al trasporto di 12 passeggeri non si applica alle unità da
diporto impiegate con contratto di locazione. Il numero dei passeggeri a bordo
per tali unità è quello risultante dalla licenza di navigazione.
Per l'esercizio dell'attività di locazione e di noleggio non è richiesta
alcuna autorizzazione amministrativa, ma le imprese, aventi stabile
organizzazione nel territorio comunitario, devono essere iscritte presso la
Camera di Commercio.
In attesa del nuovo regolamento di sicurezza, le unità impiegate in dette
attività non devono essere sottoposte a visite preventive di idoneità; è
richiesto solo che l'impego delle unità per locazione o per noleggio debba
essere annotato sulla licenza di navigazione.
Ai fini del comando, i conduttori delle unità, in locazione devono essere in
possesso (quando richiesto dalla legge) della patente nautica, mentre per le
imbarcazioni adibite a noleggio è necessario il possesso di uno dei titoli
professionali previsti dal codice della navigazione.
Per facilitare l'attività del noleggio, (art. 10 della legge 647) è stato
istituito l'apposito titolo di "conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio" che consente appunto di condurre una imbarcazione (non
una nave) impiegata in attività di noleggio.
Per conseguirlo non sono richiesti particolari requisiti ma gli interessati
devono essere in possesso, da almeno un triennio, di entrambe le abilitazioni al
comando di unità da diporto (a vela ed a motore) per la navigazione senza alcun
limite.
Altra novità prevista dalla legge 647,1996 è la possibilità di impiegare
anche i natanti da diporto in attività di locazione o noleggio per finalità
ricreative connesse al turismo locale.
Queste tipicamente riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo
ascenzionale, il traino di piccoli gommoni, i baby jet, le brevi gite turistiche
in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste (grotte marine, ecc.) e in
genere tutte quelle micro attività di carattere stagionale che si svolgono
nelle zone turistiche con l'impiego dei natanti, con rilevanza economica, per
tante persone.
Anche per quest'attività non è richiesta alcuna autorizzazione ma le imprese devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. L'utilizzazione dei natanti è disciplinata con ordinanza delle Autorità marittime locali.
Altro argomento di particolare interesse riguarda la possibilità di
acquistare all'estero unità da diporto. Per l'acquisto del bene non è
richiesta alcuna autorizzazione amministrativa. Le procedure per gli acquisti
intra comunitari, sono disciplinate dalla legge 29.10.1993, n.427, recante
"l'armonizzazione della disciplina....in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE", mentre per le unità provenienti dai Paesi non
comunitari, la regolarizzazione dell'importazione definitiva avviene con
l'iscrizione dell'unità nei registri nazionali.
Fino al 31.12.1992 le unità da diporto, battenti bandiera straniera (sia
comunitarie che extra comunitarie), quando entravano nelle acque nazionali e per
tutta la durata della loro permanenza in Italia, erano sottoposte al controllo
doganale, secondo le norme della Convenzione di Ginevra del 18.5.1956, relative
alla temporanea importazione.
Dal 1 gennaio 1993, con la piena integrazione del Mercato Comune europeo e la libera circolazione dei beni, la Convenzione di Ginevra non è più applicabile alle unità da diporto appartenenti ai paesi membri della Comunità.
Pertanto, le unità da diporto battenti bandiera degli stati membri
dell'Unione europea:
Per le unità da diporto appartenenti a paesi extra comunitari,continua ad
essere valida la citata Convenzione di Ginevra.
D) Notizie varie
a) Le modifiche intervenute sulle modalità di pagamento delle tasse automobilistiche non interessano in alcun modo il regime fiscale della nautica. Sono rimaste invariate le tariffe della tassa di stazionamento, così come l'importo del bollo della patente, stabilito in L. 50000, che va pagato mediante versamento sul ccp 8003, intestato all'Ufficio Registro Tasse CC.GG. Roma, con la causale "vidimazione patente nautica anno 1998".
b) le unità da diporto, impiegate per scopi ricreativi o sportivi, non
devono più pagare il canone radio TV esistente a bordo; il canone è invece
dovuto per le unità da diporto utilizzate per l'attività commerciali, di
locazione o noleggio.
c) Per dare certezza all'utenza della nautica è opportuno precisare che coloro che sono in possesso di motori depotenziati e successivamente ripotenziati possono continuare a svolgere la procedura di riaccertamento della potenza anche dopo il 1997. In tal caso il pagamento della relativa tassa (L.125000 x 4) va pagata in unica soluzione.
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Pagina aggiornata a Maggio 2000